Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Nulla l’applicazione dell’art. 72-quater l.f. per il contratto di locazione finanziaria risolto ante fallimento

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 30 ottobre 2018, n. 27935, ha affermato che è nullo, per contrarietà all’ordine pubblico economico e, in particolare, alla previsione di cui all’art. 1526 c.c., applicabile in via analogica a tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto di leasing c.d. traslativo, il patto con il quale si preveda l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 72-quater l.fall. al contratto di locazione finanziaria risolto prima del fallimento. Allo stesso modo sono nulli – sempre per contrasto con l’art. 1526 c.c. – i patti che, in ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing traslativo, prevedono: i) il diritto dell’utilizzatore a percepire il ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene al netto di tutte le spese ed oneri, anche se giudiziali e non ripetibili, e comunque a qualsiasi titolo sostenuti dal concedente, anche se connessi al recupero e alla vendita o reimpiego in locazione finanziaria del bene o nello svolgimento delle pratiche anche legali dirette a conseguire indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi; ii) l’inclusione, nel montante coperto dalla vendita o riallocazione del bene, di tutti gli importi contrattualmente previsti a carico dell’utilizzatore fino alla data di scadenza originaria del contratto, con addizione di interessi moratori convenzionali; iii) la mancata previsione che la vendita e riallocazione del bene ottenuto in restituzione non debba aver luogo a valori di mercato, pena la responsabilità del concedente e che lasciano quest’ultimo libero di procedere o meno all’operazione di riallocazione secondo le proprie insindacabili determinazioni, senza tener conto della presenza di interessi altrui, quali potrebbero essere quelli dello stesso utilizzatore o di altri suoi creditori.