argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 settembre 2019, n. 47581, depositata il 22 novembre 2019, ha affermato – in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale – che la distrazione di un bene detenuto in leasing dall’imprenditore fallito integra il reato di cui all’art. 216 l.f. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha chiarito che, seppur la proprietà del bene rimanga in capo alla società concedente fintanto che il locatario non ne acquisiti la proprietà a titolo definitivo tramite il pagamento del riscatto ovvero proceda alla restituzione del bene stesso, l’effetto dell’alterazione del bene in leasing comporta un aggravamento dell’attivo fallimentare. Dal mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, infatti, deriva un pregiudizio in capo ai creditori, in quanto la distrazione del bene in leasing comporta che al termine del contratto non sussista più un bene che sarebbe potuto entrare nel compendio fallimentare. La Corte di Cassazione ha pertanto confermato l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui il beneficiario del contratto in leasing detiene un diritto che ha un valore economico e la distrazione dello stesso integra il reato di bancarotta fraudolenta.