argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 giugno 2019, n. 23520, depositata il 20 settembre 2019, ha chiarito che, nell’ambito della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non è investito della legittimazione attiva o passiva con riferimento ai giudizi di accertamento di crediti o debiti, permanendo la legittimazione processuale in capo all’imprenditore, che resta, pertanto, soggetto passivo di eventuali obblighi sorti dopo l’ammissione alla procedura concordataria o l’omologazione. Il commissario liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive.