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Articoli Correlati: rinunzia alla domanda di concordato - richiesta di fallimento presentata dal pubblico ministero - dichiarazione di fallimento
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 luglio 2019, n. 27200, depositata il 23 ottobre 2019, ha chiarito che, ancorché la società abbia depositato rinuncia alla domanda di concordato, permane in capo al pubblico ministero la legittimazione a richiedere il fallimento del debitore prima che il tribunale si sia espresso dichiarando l’improcedibilità del concordato per rinuncia alla proposta concordataria. Quest’ultima – espone la Suprema Corte – si colloca, stante l’assimilabilità degli effetti processuali consistenti nella chiusura del procedimento concordatario senza omologazione, sul medesimo piano della dichiarazione di inammissibilità di cui all’art. 162, comma 2, l.f., con conseguente potere del pubblico ministero di richiedere il fallimento, potere che permane fino a quando l’improcedibilità non sia stata dichiarata. Infine, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, nel caso in cui alla revoca del fallimento faccia seguito una nuova dichiarazione di fallimento, l’accertamento dello stato di insolvenza deve essere compiuto avendo a riferimento la situazione esistente alla data della nuova sentenza dichiarativa di fallimento e non a quella presente al momento del deposito dell’originario ricorso.