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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 marzo 2019, n. 8633, ha affermato che, per la qualificazione delle somme versate dai soci alla società a titolo di finanziamento, la classificazione in bilancio non rappresenta un elemento sufficiente, essendo invece necessaria la produzione di ulteriore idonea documentazione relativa al titolo a fronte del quale le somme sono state apportate, con la descrizione dei frutti e delle scadenze pattuite per il rimborso del prestito ottenuto dalla società. Con la decisione in commento, la Suprema Corte perviene a conclusioni esattamente opposte rispetto a quelle a cui era giunta nella precedente Ordinanza n. 6104/2019, nella quale aveva invece ritenuto opponibile a terzi la sola classificazione della voce in bilancio, atteso il rilievo che esso assume con la pubblicazione nel Registro delle Imprese. Conformi invece all’Ordinanza in esame sono le recenti Sentenze n. 8108 e 8109 del 22 marzo 2019, le quali affermano che per la qualificazione delle somme non risulta possibile addurre quali prove la possibilità di stipulare un mutuo oralmente e le modalità di contabilizzazione dell’operazione utilizzata dalla società.