argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: plusvalenze - concordato preventivo - reddito d
L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello del 31 ottobre 2019, n. 462, ha chiarito la norma contenuta nell’art. 86, comma 5, TUIR. È, infatti, necessario operare una distinzione tra le diverse tipologie di concordato: concordato preventivo liquidatorio o concordato fallimentare e concordato in continuità o “misto”. Solamente nella prima fattispecie, ossia nel caso in cui con la chiusura della procedura non via sia più la prosecuzione dell’esercizio dell’attività d’impresa, il legislatore – derogando alle regole ordinarie – ha permesso una completa detassazione delle componenti straordinarie (plusvalenze e/o minusvalenze, sopravvenienze attive). Per le altre procedure, invece, devono essere applicate le regole ordinarie e – pertanto – il reddito d’impresa deve essere determinato sulla base del principio della competenza e secondo le regole generali, ivi incluso l’art. 86 TUIR per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni.