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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 ottobre 2019, n. 30202, depositata in data 20 novembre 2019, ha ribadito che – secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso – il provvedimento emanato in appello, in seguito al ricorso presentato dal creditore istante ai sensi dell’art. 22 l.f. contro il rigetto dell’istanza di fallimento da lui presentata, non può essere impugnato in cassazione ex art. 111, comma 7, l.f. in quanto carente dei requisiti necessari per il ricorso, ossia quelli di decisorietà e definitività. Infatti la decisione della corte d’appello non implica direttamente l’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma dispone – esclusivamente – la trasmissione degli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento: solamente l’emissione di tale sentenza avrà i requisiti di definitività e decisorietà e contro essa potrà essere proposto ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 111 l.f. e 18 l.f.