Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - I termini previsti dall’art. 18 l.f. sono validi anche nel caso di reclamo nel concordato preventivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 ottobre 2019, n. 30201, depositata in data 20 novembre 2019, si è espressa in merito alla tempistiche che devono essere seguite nel caso di reclamo in appello o ricorso per cassazione: in un’ottica di convergenza, la Suprema Corte ha precisato che il termine di 30 giorni che decorre dalla comunicazione da parte della cancelleria della decisione assunta dal tribunale o in appello e fissato dall’art. 18, commi 12 e 14, l.f., è valido – in via paritetica – per l’intero procedimento d’impugnazione, in tutti i gradi di giudizio. Pertanto, tale termine rimane il medesimo sia per proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo (nel caso in cui la domanda sia stata accolta o negata), sia per proporre l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento assunto in appello in decisione del reclamo avverso il decreto di omologazione.