argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 luglio 2019, n. 44198, depositata in data 30 ottobre 2019, ha affermato che, in caso di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216 l.f., affinché l’imputato possa essere anche condannato per il reato di autoriciclaggio è necessario che l’autore del delitto presupposto abbia compiuto anche azioni di dissimulazione sul bene oggetto di reato; il reato di autoriciclaggio richiede – infatti – che siano state messe in atto azioni aventi il solo scopo di «ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa». Ne consegue – pertanto – la necessità di provare il “quid pluris”, ossia l’elemento tale da differenziare la condotta di semplice godimento personale da quella di occultamento del profitto illecito, ove è necessario un atteggiamento con particolari accorgimenti dissimulatori. La Suprema Corte precisa infine che il reato di autoriciclaggio è un reato istantaneo e non retroattivo e – pertanto – sono punibili esclusivamente le condotte poste in essere successivamente al 1° gennaio 2015.