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Il Tribunale di Roma, con la Sentenza del 13 novembre 2018, n. 63030, ha affermato che la revoca dell’amministratore di una società di capitali – sebbene scaturente dall’adozione della deliberazione autorizzativa dell’azione di responsabilità – non comporta nessuna prorogatio, bensì una cessazione dell’organo gestorio a cui segue il passaggio del potere di amministrare al collegio sindacale, che dovrà provvedere alla convocazione dell’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Il Tribunale di Roma ha, inoltre, sottolineato come tale potere di gestione si riferisca soltanto all’amministrazione ordinaria, in modo da evitare un vuoto nella direzione della società.