argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 ottobre 2019, pubblicata in data 13 novembre 2019, n. 26769, è intervenuta in materia di anatocismo ante Delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, affermando che la possibilità di adeguare i contratti in essere alla data di entrata in vigore di tale Delibera è esclusa, giacché l’introduzione della clausola anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali per il correntista, avuto riguardo al raffronto fra capitalizzazione e assenza di capitalizzazione degli interessi a debito. Peraltro, la possibilità di adeguare i contratti in essere è esclusa a seguito della declaratoria di incostituzionalità dall’art. 25, co. 3, d. lgs. n. 342/1999. Ne consegue che tale clausola deve essere espressamente approvata dal cliente.