argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Giustizia Europea, con Sentenza dell’11 settembre 2019, C-383/2018, ha stabilito che nel caso in cui il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento, la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto ex art. 16 direttiva UE 2008/48 e ex art. 125 sexies t.u.b., include tutti i costi posti a suo carico. La Corte ha infatti chiarito che il diritto alla riduzione include anche i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito.