argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la sentenza 18 novembre 2019 n. 29879, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui l’adozione di particolari misure di sicurezza (c.d. innominate) viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente (anche solo potenzialmente) pericolose, tenuto conto che tale obbligo sussiste per quei lavoratori che, in quanto in possesso temporaneo di somme di denaro, sono esposti al rischio di rapina e lesioni, così come nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione di somme di denaro. In particolare, con riferimento alle misure innominate, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza.