argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
Articoli Correlati: licenziamento oggettivo - onere probatorio - repechage
Con la sentenza 11 novembre 2019 n. 29099, la Corte di Cassazione ha riaffermato il proprio orientamento secondo cui, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente per la legittimità del recesso che le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento di reddittività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa. Quanto all’onere di repechage, il datore di lavoro ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.