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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29973 del 19 novembre 2019, ripercorrendo gli orientamenti che si sono succeduti in materia negli anni, ha fatto luce su un aspetto critico in tema di soggettività passiva IMU, nel caso di risoluzione del contratto di leasing avente ad oggetto un immobile. Secondo un primo indirizzo, sposato dalla Corte, alla cessazione del contratto, il soggetto passivo torna ad essere il proprietario, a prescindere dall’avvenuta restituzione del bene. Secondo un opposto orientamento, invece, è l’effettiva restituzione del bene che incide sull’efficacia del contratto di locazione finanziaria che cessa di produrre i suoi effetti con la restituzione dell’immobile, momento dal quale il locatore torna ad essere l’unico soggetto legittimato passivo dell’imposta. Tale approdo, non condiviso dai giudici di legittimità, si fonderebbe sulle istruzioni contenute nel DM 30 ottobre 2012 ove si specifica che, nel caso di risoluzione anticipata del contratto, il passaggio della soggettività passiva si verifica solo con la riconsegna nonché sulla Legge di Stabilità per il 2014 la quale, nell’ambito della IUC, aveva previsto che la Tasi fosse dovuta dal locatario per tutta la durata del contratto, intendendosi come tale il periodo che intercorre tra la stipula e la riconsegna del bene al locatore.