argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 gennaio 2019, n. 1399, ha affermato che qualora vengano cedute polizze di pegno, la cessione sia oggetto di revocatoria e le polizze non vengano restituite, deve essere attribuita al fallimento una somma di denaro corrispondente alla differenza fra il valore di stima del bene oggetto di pegno e quanto corrisposto – per l’estinzione del debito – all’istituto presso il quale il bene è stato pignorato. L’Ordinanza chiarisce che questa costituisce l’esatta quantificazione dell’equivalente in caso di mancata restituzione delle polizze, al contrario di quanto affermato nel giudizio in appello, che aveva stabilito la restituzione dell’intero valore di stima dei beni.