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La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 luglio 2019 n. 30656, depositata il 25 novembre 2019, ha stabilito che – nel caso in cui la Guardia di Finanza, con verbale, contesti un reato di frode fiscale – i termini per l’accertamento possono essere raddoppiati. Nonostante l’atto fosse stato trasmesso con ritardo dall’Amministrazione Finanziaria, la stessa si era avvalsa della possibilità di usufruire del raddoppio dei termini. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che occorre tenere conto dell’astratta configurabilità dell’ipotesi di reato e non dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.