<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - Il contribuente non è punibile se c’è la frode del professionista

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione in merito ad una controversia concernente il recupero di un credito IVA indebitamente utilizzato, con l’ordinanza n. 29848 depositata il 18 novembre 2019. ha ritenuto fondata la tesi del ricorrente e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso affermando che in tema di cause di non punibilità delle sanzioni amministrative l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 sancisce espressamente che il contribuente non è punibile quando dimostra: “che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.” Sul punto la Suprema Corte, richiamando l’Ordinanza n. 28359 del 07/11/2018, ha ribadito il principio per cui il richiamato esimente: “si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo, imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l’intermediario cui è stato attribuito l’incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell’effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5, comma 1, del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della "culpa in vigilando" … dovendo l’inadempimento medesimo essere imputabile in via esclusiva all’intermediario.”