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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 novembre 2019 (u.p.20 giugno 2019), n. 44737, ha ricordato che, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000, è necessario che il mancato versamento (ex se non sufficiente a tale scopo) risulti formalmente “giustificato” da un’operata compensazione tra le somme dovute e crediti verso il contribuente, non spettanti o comunque inesistenti: è proprio tale condotta decettiva che esprime il quid pluris della fattispecie ex art. 10 quater rispetto al delitto di omesso versamento. Il reato in parola, pertanto, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato con cui si realizza il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti. Conseguentemente, afferma la Corte, «l’indebita compensazione deve risultare dal modello F24 mediante il quale la stessa è stata realizzata (…), trattandosi dello strumento imposto dal legislatore tributario per poter eseguire le compensazioni tra debiti e crediti tributari, che, quindi, non possono essere realizzate attraverso la presentazione di tale modello debitamente compilato, in difetto del quale non può dirsi sussistente una compensazione».