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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 21 novembre 2019 (c.c. del 2 ottobre 2019), n. 47287, ha affermato che, per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000, il patteggiamento è ammissibile ex art. 13 bis, co. II, del medesimo decreto solo quando, pur non sussistendo più i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000, i debiti tributari sono stati comunque estinti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale affermazione, secondo la stessa Corte, non confligge con il principio già precedentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito ai reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater d.lgs. 74/2000, secondo cui l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, effettuato prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi dell’art. 13 bis del citato decreto, in quanto l’art. 13, co. I, configura detto comportamento come causa di non punibilità dei delitti in parola e il rito speciale non potrebbe certamente riguardare reati non punibili. La differenziazione delle soluzioni ermeneutiche per i due gruppi di reati avallata dalla Cassazione, infatti, appare, tra il resto, in linea con il dato normativo giacché la deroga alla necessità dell’avvenuto integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado quale presupposto per la definizione del processo nelle forme del patteggiamento è prevista dall’art. 13 bis, co. II, d.lgs. 74/2000 non in relazione alle tipologie di reato puntualmente richiamate, ma avendo riguardo alla integrazione di una delle “ipotesi” previste dall’art. 13, sembrando in tal modo far riferimento all’avvenuta integrazione di una causa di non punibilità.