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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 26 novembre 2019 (c.c. del 22 ottobre 2019), n. 48029, facendo applicazione di un principio precedentemente espresso dalla medesima sezione (allorché relativamente al reato di omesso versamento IVA), ha ritenuto che il pagamento integrale del debito tributario entro la dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce causa di non punibilità dei reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater nonché 4 e 5 d.lgs. 74/2000: lo stesso, pertanto, non può contemporaneamente fungere, per tali ipotesi, anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe riguardare reati non punibili. In altri termini, secondo la Cassazione, o l’imputato provvede, entro i suddetti termini, al pagamento del debito, sempreché ciò avvenga prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità di uno dei reati di cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter e 10 quater, «ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere e ottenere l’applicazione della pena per i medesimi reati».