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La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 7 novembre 2019 (ud. 4 ottobre 2019), n. 45358, ribadisce che, qualora l’amministratore affidi la gestione contabile della società ad un professionista esterno, potrà continuare a rispondere su due fronti (v., ex multis, Cass. pen., sez. V, 24297/2015): anzitutto, per culpa in eligendo, qualora il soggetto prescelto sia carente sotto il profilo della competenza; in secondo luogo, per culpa in vigilando, non venendo in nessun caso meno l’onere di controllare l’operato del professionista. La Corte, in ossequio a quanto disposto dalla C. Cost. con la sentenza n. 222/2018, accoglie invece il gravame relativo alla inflizione di pene accessorie in misura fissa, rinviando al giudice del secondo grado per la rideterminazione delle stesse.