Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - Accertamento dei requisiti di prevedibilità ed evitabilità delle regole cautelari fondanti il giudizio di colposità dell’evento

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza n. 45197 del 7 novembre 2019 (ud. 17 luglio 2019), la Quarta Sezione penale della Suprema Corte, ha affermato che «ai fini dell’accertamento della responsabilità per fatto colposo […] occorre individuare l’azione o l’omissione che viola la regola di prevenzione dell’evento e che sia materialmente produttiva dell’evento lesivo. Ma, occorre altresì che la regola cautelare rientri nella competenza gestoria del soggetto agente e che indichi con quali specifiche condotte debba compiersi la gestione, poiché solo in questo modo si definisce l’ampiezza della titolarità del rischio del prodursi dell’evento temuto. Nondimeno, questo non è sufficiente a definire la responsabilità colposa. Occorre, infatti, anche verificare se, in concreto, il comportamento prescritto avrebbe impedito l’evento e se questo realizzi proprio il rischio che la regola cautelare intende scongiurare, poiché altrimenti si finisce per far coincidere la responsabilità colposa con la gestione del rischio». Su questi presupposti, la Corte ha sottolineato che «il generico richiamo all’art. 28 lett. d) d.lgs. 81/2008 non è sufficiente a determinare la violazione di un obbligo di sicurezza, laddove l’adozione di una specifica procedura di intervento su un macchinario non sia espressamente richiesta, ma sia indicata la presenza di un rischio per una certa fase della lavorazione e del relativo dispositivo predisposto». Del pari, si ritiene inidonea «a definire la violazione dell’art. 37 d.lgs 81/2008 la semplice constatazione che la formazione effettivamente impartita […] non è stata sufficiente ad evitare il realizzarsi del rischio, per il comportamento tenuto dal lavoratore, se non si identifica il contenuto specifico della formazione non impartita, che avrebbe consentito una diversa e migliore capacità del lavoratore di evitare l’evento dannoso».