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Con sentenza n. 45317 del 7 novembre 2019 (ud. 29 agosto 2019), la Sezione Feriale penale della Corte di Cassazione ha sancito che per distinguere fra l’area di rischio governata dal Coordinatore per la Sicurezza dei lavori in fase di esecuzione e quella di competenza del datore di lavoro può farsi ricorso all’ambito di intervento del C.S.E., delineato, ai sensi del disposto dell’allegato XV, dal piano di sicurezza e coordinamento, che ne determina le aree estendendole: «ai rischi connessi all’area di cantiere (punto 2.2.1.); ai rischi connessi all’organizzazione del cantiere (punto 2.2.2.); ai rischi connessi alle lavorazioni, nei quali sono compresi i rischi da interferenze (punto 2.2.3.)»; ambito da cui sono «quindi, esclusi i rischi specifici “propri” dell’attività di impresa». Su questi presupposti la Suprema Corte ha inteso precisare che «i rischi indicati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, non sono necessariamente rischi generici di competenza del C.S.E., ben potendo detti rischi realizzarsi al di fuori degli ambiti di interferenza fra lavorazioni, qualora costituiscano espressione concreta di rischi specifici del datore di lavoro. Ciò che connota la specificità o la genericità del rischio, così individuandone anche il garante, infatti, è la sua derivazione dall’interazione delle lavorazioni nel cantiere (o comunque nello spazio lavorativo ove operi più di un’impresa). Laddove siffatta interazione non ci sia ed il rischio, pur elencato dal punto 2.2.3 dell’allegato XV, si realizzi all’interno della sfera di competenza del singolo datore di lavoro -inerendo alla sua attività, ai macchinari da lui usati, alle procedure seguite nella sua produzione- esso va qualificato come “rischio specifico” estraneo all’ambito di intervento del C.S.E. Ecco, dunque, che per determinare l’estensione della posizione di garanzia occorre prima inquadrare la natura del rischio, verificando in concreto se la sua realizzazione sia conseguenza di un’attività riconducibile all’interferenza fra l’opera di più imprese o se, invece, essa inerisca all’esclusiva attività della singola impresa».