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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 dicembre 2019, n. 31654, ha affermato, in un contesto in cui la dottrina e la giurisprudenza di merito risultano fortemente divise sul tema, che all’atto di scissione può essere applicata la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. In particolare, la Suprema Corte ha posto l’attenzione sul dettato di cui all’art. 2504-quater c.c., previsto in tema di fusione ma richiamato altresì per la scissione dall’art. 2506-ter, comma 5, c.c., il quale prevede che, eseguite le iscrizioni dell’atto di scissione (e di fusione) a norma del secondo comma dell’art. 2504 c.c. (anch’esso richiamato per la scissione dall’art. 2506-ter, comma 5, c.c.), l’invalidità dell’atto di fusione non può più essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione. Sulla base di tale disposto, a giudizio della Suprema Corte, non è possibile desumere la non esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., che non comporta alcuna invalidità dell’atto bensì – unicamente – la sua inefficacia relativa, con conseguente inopponibilità al creditore pregiudicato.