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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 dicembre 2019, n. 32127, ha affermato che l’amministratore – seppur assolto dall’accusa di falso in bilancio – è tenuto a risarcire, sul piano civile, il socio di minoranza. In particolare, nel caso di specie, l’amministratore aveva distratto a proprio favore le somme provenienti da un ente pubblico, senza indicare il ricavo nel bilancio, e la società era stata posta in liquidazione a causa della perdita (apparente) del capitale sociale. La Corte di Cassazione ha rilevato che l’omissione dell’amministratore di riferire all’assemblea sulla reale situazione economica e patrimoniale ha indotto il socio di minoranza a ritenere che la società versasse in stato di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per perdite. A causa di tale illecito commesso dall’amministratore, questi è tenuto a risarcire il socio di minoranza per il danno pari al vantaggio che il socio avrebbe prevedibilmente ottenuto, in proporzione alla propria quota, per effetto della rappresentazione del ricavo (occulto) nella situazione patrimoniale sottoposta dall’amministratore alla valutazione dell’assemblea ai fini della deliberazione di scioglimento.