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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 dicembre 2019, n. 33233, ha affermato che il verbale dell’assemblea ordinaria assume senz’altro efficacia probatoria, avendo la finalità di documentare quanto avvenuto in sede assembleare (data dell’assemblea, identità dei partecipanti, capitale rappresentato da ciascuno, modalità e risultato delle votazioni) e ciò in funzione del controllo delle relative attività anche da parte dei soci assenti o dissenzienti. Infatti, l’eventuale mancanza del verbale dà luogo a nullità della deliberazione dell’assemblea, fatta valere da chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 2379 c.c. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il verbale non è dotato di fede privilegiata. Ne consegue che i soci possono far valere eventuali difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, in caso di mancato assolvimento dell’onere probatorio sugli stessi incombente, quanto documentato dal verbale non può più essere messo in discussione.