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Articoli Correlati: vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. - pregiudizio ai creditori - revocatoria
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 settembre 2019, n. 29727, depositata il 15 novembre 2019, ha stabilito la revocabilità dell’atto di costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. A norma di tale articolo, possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche. Nel dettaglio, tale atto di costituzione – espone la Suprema Corte –, ancorché non determini il trasferimento della proprietà del bene o il sorgere di diritti reali sullo stesso, è idoneo a sottrarre il bene dall’azione esecutiva dei creditori e a pregiudicare le ragioni di credito di quest’ultimi. L’atto di costituzione è, del resto, oggetto di trascrizione e ben può essere assimilato, sul piano della revocabilità, all’atto di costituzione del fondo patrimoniale o del trust.