argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 ottobre 2019, n. 31895, depositata in data 6 dicembre 2019, ha affermato che il procedimento di accertamento del passivo fallimentare non equivale al procedimento di accertamento dell’esistenza del credito, ma ha quale obiettivo esclusivamente di far valere l’opponibilità del credito in sede concorsuale, ai fini della ripartizione dell’attivo fallimentare; di conseguenza, il creditore la cui domanda di ammissione al passivo sia stata rigettata, può promuovere una diversa azione contro il presunto debitore. Nel caso in esame, era stata proposta dal cliente di una banca un’azione risarcitoria per il danno patito in conseguenza di una operazione di finanziamento effettuata, tramite la banca, a favore di un soggetto poi fallito senza aver restituito la somma prestata; nel caso di specie l’azione è esperibile, pur se non è stata ammessa al passivo la domanda del finanziatore.