argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Trento, con Sentenza del 28 giugno 2018, n. 216, depositata in data 18 luglio 2018, ha affermato che – in caso di proposta di voto dal debitore al creditore quale contropartita di vantaggi, nell’ambito delle operazioni di voto di un concordato preventivo – non sussiste ipotesi di reato se il creditore non accetta la proposta. Nel caso esaminato, la contropartita offerta dall’amministratore di una società ammessa alla procedura di concordato preventivo ad un creditore chirografario era un importante contratto di subappalto. Il creditore tuttavia, non solo non aderiva alla proposta, ma denunciava la stessa al commissario giudiziale. La Suprema Corte ha chiarito che l’art. 236 l.f. è un reato proprio del creditore e, di conseguenza, in caso di mancata accettazione della proposta formulata dal debitore, il reato non sussiste.