argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 settembre 2019, n. 32134, depositata in data 10 dicembre 2019, in tema di revocatoria fallimentare ha affermato che il cessionario di un’azienda è tenuto a restituire la somma oggetto di revocatoria fallimentare che sia stata ricevuta dal cedente prima del trasferimento d’azienda. Ma tale debito deve risultare dalle scritture contabili obbligatorie, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c. – e, a tal proposito, la Suprema Corte ribadisce che in mancanza di indicazione nelle scritture contabili la responsabilità solidale non può essere invocata con la prova della conoscenza dei debiti in capo all’acquirente – e nel contratto di cessione il cessionario deve essersi fatto carico dei debiti derivanti da azioni revocatorie.