argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 23 ottobre 2019, ha chiarito che, in caso di cessione d’azienda con subentro del cessionario nel contratto di mutuo con una banca, se quest’ultima non esercita il diritto di recesso nel termine di tre mesi, il cedente sarà liberato e il cessionario rimarrà l’unico obbligato per il debito residuo. Di conseguenza, in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, se sorgono contestazioni sul credito, la banca non può essere ammessa al voto.