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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 giugno 2019, n. 22382, depositata il 6 settembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine al rapporto, nel concordato preventivo, tra fideiussore e debitore principale, proponente il concordato, con particolare riferimento al dettato normativo di cui all’art. 174, ultimo comma, l.f., che consente anche ai coobbligati, ai fideiussori e agli obbligati in via di regresso di intervenire all’adunanza dei creditori. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il fideiussore del proponente, qualora ancora non escusso dal creditore garantito, può intervenire in sede di adunanza dei creditori per presentare osservazioni o contestazioni, ma non ha diritto di voto, in quanto il credito di regresso sorge solo successivamente al pagamento del creditore. Né – chiarisce la Suprema Corte – il fideiussore può qualificarsi creditore del proponente in forza dell’eventuale azione di rilievo esercitata ai sensi dell’art. 1953 c.c., che consente al fideiussore – al verificarsi di determinate condizioni –, anche prima di aver pagato, di agire contro il debitore, affinché quest’ultimo lo liberi o presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso; ciò in quanto l’azione in parola mira ad ottenere dal debitore un facere e non un dare, ossia non può avere per contenuto la pretesa che il debitore paghi direttamente il fideiussore.