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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 settembre 2019, n. 28413, depositata il 5 novembre 2019, ha stabilito che la desistenza dell’unico creditore istante successiva alla dichiarazione di fallimento non comporta la revoca del fallimento stesso. La dichiarazione di fallimento, infatti, ha effetti erga omnes, la cui persistenza non può dipendere dalle vicende intercorse tra il creditore istante la declaratoria di insolvenza e il fallito. La Suprema Corte ha, per contro, affermato il principio per cui la desistenza dell’unico creditore istante, qualora intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento e per estinzione del debito, determina la revoca del fallimento per carenza di legittimazione del creditore, ancorché depositata solo in sede di reclamo ex art. 18 l.f. Tuttavia, nel caso in cui l’atto di desistenza non sia accompagnato dall’estinzione del debito, esso è da considerarsi un atto di rinuncia all’istanza di fallimento con natura meramente processuale: è, in altri termini, un atto rivolto al giudice, affinché, al pari della domanda iniziale, questi ne tenga conto ai fini della decisione, e, per tale motivo, se prodotta soltanto in sede di reclamo, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento.