Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - Recesso dal contratto di locazione di bene mobile registrato: il locatore non ha diritto all’equo indennizzo ex art. 80, comma 3, l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 giugno 2019, n. 28962, depositata l’8 novembre 2019, ha escluso l’applicazione analogica dell’art. 80 l.f. al recesso, da parte del commissario dell’impresa conduttrice in amministrazione straordinaria, dal contratto di locazione di un aeromobile. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che non può essere riconosciuto al locatore del veicolo l’equo indennizzo per l’anticipato recesso di cui all’art. 80, comma 3, l.f., disciplinando tale norma esclusivamente il recesso del conduttore dalla locazione di beni immobili, mentre i beni mobili registrati, ai sensi dell’art. 815 c.c., sono assoggettati, in mancanza di specifiche disposizioni, al regime previsto per i beni mobili, e non già a quello per gli immobili. Infine, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui è esclusa per il creditore la possibilità di insinuarsi al passivo per le spese di assistenza legale occorse per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, potendo quest’ultima essere personalmente presentata dal creditore medesimo, nonché per le “spese vive” in concreto non indispensabili per la presentazione della domanda stessa.