Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - Fallimento del debitore: improcedibile il giudizio di opposizione a precetto

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 aprile 2019, n. 29327, depositata il 13 novembre 2019, ha affermato il principio di diritto secondo cui il giudizio di opposizione a precetto di cui all’art. 615, comma 1, c.p.c., promosso dal debitore in bonis, non può essere proseguito dal curatore successivamente alla dichiarazione di fallimento dell’opponente, in quanto la causa, avente come oggetto l’accertamento negativo dell’esistenza di un credito, viene attratta alla competenza del tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 52, comma 2, l.f., secondo cui ogni credito deve essere accertato sulla base delle norme stabilite per la verifica dello stato passivo. Nel caso di specie, inoltre, il credito oggetto di opposizione era già stato ammesso al passivo del fallimento, senza che il decreto che rendeva esecutivo lo stato passivo avesse costituito oggetto di impugnazione con i rimedi specifici previsti dalla legge fallimentare: pertanto – conclude la Suprema Corte – l’eventuale accoglimento dell’opposizione al precetto avrebbe, in aggiunta, comportato un’inammissibile violazione del principio di intangibilità dello stato passivo non impugnato.