argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 26 febbraio 2019, n. 5583, ha affermato che – ai fini del riconoscimento del privilegio su un credito vantato dalla pubblica amministrazione – occorre sempre considerare la peculiare natura dello stesso. L’ordinanza, accogliendo un ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna avverso la mancata ammissione del credito per restituzione di contributi ai sensi del d.lgs. n. 123/1998, confermata in secondo grado, ha precisato che al credito derivante dall’erogazione di contributi provenienti da fondi pubblici deve riconoscersi il privilegio per la stessa natura del credito, indipendentemente dal fatto che il provvedimento di revoca del beneficio – con conseguente obbligo restitutorio – sia intervenuto dopo la sentenza di fallimento.