argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 ottobre 2019, n. 26284, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, a seguito del pignoramento di un immobile, già in locazione, il proprietario non può più chiedere né accettare il pagamento dei canoni, spettando tale legittimazione al custode, al fine di tutelare le ragioni dei creditori. Il custode può essere anche il debitore, ma deve agire in tale veste ex art. 559 c.p.c., quale ausiliario del giudice e non più in qualità di proprietario. La vicenda oggetto dell’Ordinanza riguardava la domanda di ammissione al passivo del fallimento della società occupante per le indennità di occupazione presentata dalla società proprietaria e a sua volta esecutata. La domanda di ammissione al passivo era stata rigettata prima dal tribunale e infine dalla Suprema Corte perché presentata dal proprietario e non dal custode.