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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 novembre 2019, n. 29325, nell’ambito di un procedimento di accertamento dell’intervenuta usucapione, ha dichiarato che il creditore garantito da ipoteca, iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, è litisconsorte necessario in quanto titolare di un diritto reale risultante da pubblici registri ed opponibile erga omnes. Pertanto la sentenza di accertamento dell’usucapione, resa in un giudizio intercorso tra il solo proprietario dell’immobile e l’usucapiente, è inopponibile al creditore ipotecario avente ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, e può essere apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice nell’opposizione di terzo promossa ex art. 619 c.p.c. dall’usucapiente avverso l’espropriazione immobiliare del bene usucapito.
Cassazione 14/11/2019 n. 29491