argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 novembre 2019, n. 29491, ha affermato che, ferma restando l’inopponibilità della locazione stipulata dall’esecutato oppure da un terzo senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e ferme restando l’esclusiva legittimazione del custode alla riscossione dei canoni di locazione e l’esclusiva legittimazione alla domanda di rilascio dell’immobile o di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché di pagamento dell’indennità di occupazione senza titolo, il pagamento effettuato dal conduttore in buona fede resta opponibile alla procedura in deroga alla suddetta regola dell’inefficacia in applicazione dell’art. 1189 c.c. L’effetto liberatorio del pagamento non è escluso dalla conoscenza legale del pignoramento derivante dalla sua trascrizione (e non vi è obbligo di denunciare al conduttore ex art. 498 c.p.c. l’avvenuto pignoramento) e si fonda non solo sul soggettivo presupposto della buona fede del debitore ma anche sull’oggettivo presupposto della situazione di apparente legittimazione del ricevente i canoni. Qualora possa riconoscersi la sussistenza del suddetto effetto liberatorio, il custode non può pretendere, per il periodo in cui i canoni sono stati pagati, anche l’indennità per occupazione sine titulo, a meno che dimostri che quest’ultima deve essere liquidata in misura maggiore ai canoni pagati.