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Articoli Correlati: opposizione a precetto - opposizione ad esecuzione - Litispendenza - riunione - sospensione - termine per giudizio di merito
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 17 ottobre 2019, n. 26285, ha affermato che sussiste litispendenza fra l’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione se fondate su identici fatti costitutivi e se pendono innanzi a giudici diversi. Qualora pendenti innanzi al medesimo giudice i due giudizi debbono essere riuniti, anche d’ufficio, ferme restando le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima. Il giudice dell’opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo per il fatto che sia stata promossa l’azione esecutiva, che verrebbe sospesa in caso di accoglimento. Il pignoramento eseguito dopo la sospensione dell’esecutività del titolo è nullo. La presentazione dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo al giudice dell’opposizione a precetto preclude all’opponente di avanzare analoga istanza al giudice dell’esecuzione. In caso di litispendenza fra i due giudizi il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per l’introduzione del giudizio di merito poiché l’unico giudizio che deve proseguire è quello dell’opposizione a precetto. Tuttavia, qualora i motivi posti a fondamento delle due opposizioni non coincidano, l’opponente deve introdurre il giudizio di merito anche se il giudice non ha concesso il relativo termine.