Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - L’anatocismo e la sua eventuale eliminazione si applica solo agli interessi

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 dicembre 2019, n. 32018, ha ribadito che l’anatocismo è configurabile quando gli interessi maturano su somme a loro volta addebitate come interessi. Ne consegue che l’eventuale eliminazione dell’effetto anatocistico deve applicarsi ai soli interessi. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha, pertanto, ritenuto generica la contestazione del cliente che lamenta l’applicazione di interessi anatocistici sulle competenze, senza far riferimento alla natura di interessi rispetto alle competenze contestate.