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Con il messaggio in data 3 dicembre 2019, n. 4516, l’INPS ha fornito le indicazioni in merito ai requisiti per accedere al Reddito di cittadinanza da parte dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea. In particolare, l’Istituto ha precisato che tali cittadini sono tenuti a produrre, ai fini dell’accoglimento della domanda, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare, riguardante i requisiti reddituali e patrimoniali nonché la composizione del nucleo familiare. Sono invece esclusi dal predetto obbligo i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea aventi lo status di rifugiato politico; i cittadini di Stati le cui convenzioni internazionali dispongano diversamente; i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire la certificazione indicata.