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Con il messaggio in data 2 dicembre 2019, n. 4477, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari dell’assegno ordinario di invalidità (“AOI”), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI. In particolare, le indicazioni riguardano la possibilità di ripristinare il pagamento del citato assegno nell’ipotesi in cui l’indennità sia sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi o sia erogata in forma anticipata. L’Istituto ha chiarito che il fruitore dell’indennità NASpI che, nel periodo di sospensione della prestazione chieda il ripristino dell’AOI, rinuncia alla NASpI per la quale aveva inizialmente optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa. Nel caso di erogazione della NASpI in forma anticipata, l’AOI rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza della predetta indennità e potrà essere ripristinato al termine sempreché permanga la titolarità dello stesso.