argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 ottobre 2018, n. 3199, depositata il 4 febbraio 2019, ha affermato che – ai fini dell’ammissione al passivo di un credito – la richiesta di prelazione pignoratizia deve essere riconosciuta qualora sia supportata dalla lettera di sottoscrizione del pegno, anche se firmata unicamente dal cliente. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dal fallimento, a giudizio del quale la lettera di pegno non aveva i requisiti previsti dall’art. 2787, comma 3, e art. 2786 c.c., precisando – in questo caso – che la nullità è da considerarsi in senso funzionale e non strutturale: i requisiti sono rispettati se il contratto è redatto in forma scritta e se ne viene consegnata una copia al soggetto interessato, anche se firmata soltasnto dal cliente.