argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la nota del 29 novembre 2019, n. 10202, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che, in caso di omissione o di trasmissione tardiva della denuncia di infortunio all’INAIL, l’obbligo di denuncia e la competenza per la gestione della relativa pratica da parte dell’Istituto devono essere individuate con riferimento al luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta. L’Ispettorato ha chiarito che, trattandosi di un illecito avente natura omissiva, atteso che l’obbligo di denuncia grava sul datore di lavoro, la sede INAIL competente per territorio è individuata in base al domicilio dell’assicurato. Pertanto, la condotta, nelle ipotesi di illeciti di natura omissiva, si perfeziona laddove l’obbligo di comunicazione andava assolto, determinandosi una coincidenza tra il luogo di commissione ed il luogo di accertamento dell’infrazione.