<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - In caso di fallimento del contribuente sottoposto a verifica, l’avviso di accertamento può essere trasmesso prima della scadenza del termine dilatatorio

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: fallimento - avviso di accertamento - insinuazione al passivo del fallimento

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 gennaio 2019, n. 3294, depositata il 5 febbraio 2019, ha affermato che, in caso di fallimento del contribuente sottoposto a verifica, l’avviso di accertamento può essere inviato prima della scadenza del termine dilatatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000. Nel caso di specie, la curatela eccepiva la nullità dell’avviso di accertamento, in quanto emesso prima del termine di 60 giorni, senza espressa motivazione. La Suprema Corte ha giustificato la scelta del fisco, sul riflesso – in primo luogo – dell’urgenza di depositare domanda di ammissione al passivo fallimentare e – in secondo luogo – della non compatibilità tra i compiti del curatore e la presentazione di osservazioni all’attività di verifica svolta dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società fallita. Per questi motivi, secondo la Corte Cassazione, non vi sono ragioni sufficienti per attendere il termine dilatatorio di sessanta giorni.