argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
Articoli Correlati: giustizia amministrativa - nomina dell - sindacabilità
Il T.A.R. Basilicata, Sez. I, con sentenza 18 dicembre 2019, n. 911, ha stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e non in quella del giudice amministrativo una controversia avente ad oggetto l’impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento con il quale la Regione ha nominato l’avvocato coordinatore dell’Avvocatura e/o Ufficio Legale regionale, nel caso in cui il ricorso giurisdizionale sia stato proposto da un avvocato dipendente con rapporto di lavoro subordinato dell’Ente intimato, per ottenere la suddetta nomina, e sia afferente, quindi, alle dinamiche relative allo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di un’amministrazione pubblica; in tal caso, infatti, il formante normativo è costituito dall’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha devoluto al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni indicate all’art. 2, n. 1, del decreto medesimo.