argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 23 gennaio 2019, n. 8847, ha affermato che, in caso di condanna per bancarotta fraudolenta con patteggiamento della pena, al condannato che eserciti la professione di dottore commercialista deve comunque applicarsi il massimo della sanzione accessoria, rappresentata dall’interdizione dall’esercizio della professione. La Suprema Corte chiarisce che, seppur vengano ridotte le sanzioni accessorie previste dall’art. 216 l.f., in osservanza alla pronuncia n. 222/2018 della Corte Costituzionale, l’interdizione dalla professione ai sensi dell’art. 30 c.p. deve rimanere immutata, in quanto collegata ad un fine rieducativo in presenza di una condotta illecita consumata con abuso della professione.