Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - Imponibilità dei canoni di locazione

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30372/2019 ha affermato il principio di diritto secondo cui: «In tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi percepiti e costituiscono reddito tassabile, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b ), del d.P.R. n. 917 del 1986, alla data di maturazione dei medesimi e fino alla risoluzione del contratto o fino alla convalida di sfratto per morosità». Nel caso di specie il contribuente ricorreva contro avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate che recuperava a tassazione ai fini IRPEG e IRAP per il 2002 i ricavi di competenza relativi a canoni di locazione non dichiarati. I Giudici del Palazzaccio, nell’accogliere il ricorso della Società, hanno osservato che nel caso di specie «la risoluzione del contratto di locazione è stata dichiarata con l’ordinanza di convalida del 15/10/2002, quale provvedimento avente una natura mista, perché rivolto sia alla risoluzione del rapporto (con efficacia costitutiva) che al rilascio del bene immobile; ciò comporta che fino a quella data (15/10/2002) i canoni dovevano essere iscritti nel bilancio della contribuente (locatrice) e dichiarati, salva la loro deduzione come “sopravvenienze passive” o, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti, come “perdite su crediti”; la decisione impugnata si è discostata da tali principi e, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha erroneamente riconosciuto la legittimità della ripresa fiscale dei canoni di locazione relativi all’intera annualità 2002, senza considerare che - come suaccennato - il 15/10/2002 vi era stata la convalida di sfratto per morosità».